Riunione del 31 gennaio 2008
Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
Avv. Costanza Acciai
CAF/22/08 – Appello dell’atleta Sonia Benedito avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 14 del 24.1.2008 (sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi sei).
LA CAF
• letti gli atti ed esaminati i documenti
• udita la parte, il suo difensore e la Procura Federale in sede di discussione
PREMESSO CHE
– con C.U. n. 14 del 24.1.2008 la Commissione Giudicante Nazionale deliberava di sospendere l’atleta Sonia Benedito da ogni attività federale per la durata di mesi sei, avendo essa concluso un accordo con la Pallavolo Florens per il Campionato 2007-2008 senza poi darvi seguito;
– avverso tale decisione proponeva appello l’atleta, sostanzialmente negando non solo di avere definito tale accordo ma persino di averne avuta conoscenza. Chiedeva inoltre sospendersi l’efficacia esecutiva della decisione impugnata ex artt. 28 e 29 R.Giur. Istanza questa rigettata dalla C.A.F. con provvedimento C.U. n. 16 del 30.1.2008;
– all’udienza del 31.1.2008, la C.A.F. si riservava di decidere.
OSSERVA
Con altra recente sentenza (cfr. C.A.F. C.U. n. 19 dell’1.2.2008) questa Commissione ha affermato il principio in base al quale il tesserato che intavola e conclude trattative con un sodalizio affiliato per lo sfruttamento delle sue prestazioni tecniche o sportive, incorre nella violazione dei doveri sanciti ex art. 19 n. 2 R.A.T. (e va adeguatamente sanzionato) nel caso in cui venga meno agli impegni assunti senza valida e comprovata ragione.
Quanto ai connotati dell’accordo la cui conclusione fa insorgere la responsabilità del tesserato nel senso anzidetto – pur prescindendo da ogni considerazione di tipo civilistico, che esula dal campo d’indagine del giudice sportivo – è tuttavia necessario che sia riconoscibile in atti l’esistenza di un’intesa ben definita tra i diretti interessati, tale da avere ingenerato legittimo e reciproco affidamento in ordine alla sua conclusione e agli effetti che ne sarebbero derivati.
La prova in questione, in mancanza di meglio, può ben essere raggiunta per presunzioni, fermo restando che, in tal caso, il giudice deve innanzitutto valutare ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, per poi procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti tra loro e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva che, magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza, considerando separatamente uno o alcuni indizi.
Ogniqualvolta l'esito del processo valutativo conduca al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, incertezza o contraddittorietà delle prove di accusa, in ossequio al canone di garanzia "in dubio pro reo", la sola conclusione possibile, tuttavia, rimane quella del proscioglimento.
Orbene, ad avviso di questa Commissione, è la prova stessa dell’accordo Benedito / Florens a fare difetto nella fattispecie all’esame.
Se si eccettua quanto riferito al riguardo nell’esposto inoltrato dal sodalizio alla Procura Federale, infatti, il solo elemento di riscontro è dato dalla testimonianza resa nella fase d’indagine dal procuratore dell’atleta, che tuttavia, come quest’ultima ha legittimamente eccepito con il ricorso in appello, non poteva considerarsi attendibile, sussistendo in ogni caso l’incapacità a testimoniare di chiunque abbia nella causa un interesse che sia tale da coinvolgerlo nel rapporto controverso.
Negato ogni rilievo alla testimonianza del procuratore, viene meno la gravità, precisione e concordanza necessaria all'effetto probatorio degli indizi ulteriori.
Ed invero, la partenza dell’atleta per il Brasile rimane un fatto storico che, preso in se stesso e/o valutato nel concorso degli altri, non consente di evincere la conclusione di alcun accordo sportivo né può esservi direttamente e/o indirettamente collegato.
Quanto all’invio a mezzo telefax della fotocopia del passaporto, neppure in sede di discussione è emerso chi e per quale ragione abbia effettuato detta trasmissione che, ad ogni buon conto, non risulta essere partita da un’utenza direttamente e/o indirettamente riconducibile all’atleta.
Alle argomentazioni che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione, conseguono l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Accoglie l’appello ed annulla la sentenza impugnata.
Dispone la restituzione della relativa tassa
F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli
AFFISSO 04.02.2008
Ecco il testo della sentenza del Caf, che ha accolto l' appello di Sonia Benedito e annulla la squalifica di 6 mesi (Fipav)
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